STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 6 febbraio 2026
OGGETTO: Nuovi massimali Enasarco dal 2026 e conferma aliquote di contribuzione.
Spettabile Azienda,
la fondazione Enasarco, come ogni anno, ha provveduto a comunicare gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l’anno 2026, così come a confermare le aliquote contributive previste per il calcolo dei contributi da versare, nella misura del 17%, suddivisa a metà tra agente e sulla casa mandante, come nessuna modifica è prevista per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.
Si ricorda in proposito che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.
Le aliquote della contribuzione
Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2026 sono invariate rispetto a quelle applicate per l’anno precedente, come evidenziato nella tabella di seguito proposta:
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Dal 2020 |
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Aliquota contributiva |
14,20% |
14,65% |
15,10% |
15,55% |
16,00% |
16,50% |
17,00% |
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Nel caso di agenti operanti in Società il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e, pertanto, il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione. |
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Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta la percentuale del 8,50% (corrispondente al 50% della nuova misura del 17,00%).
Massimali provvigionali
Le aliquote di cui sopra debbono essere conteggiate sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.
Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.
Con il comunicato dal 5 febbraio scorso, l’Enasarco ha aggiornato i massimali per il 2026:
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Periodo di riferimento |
Plurimandatario |
Monomandatario |
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MASSIMALI_Anno 2026 |
30.478,00 euro (era 30.057,00 nel 2025) |
45.717,00 euro (era 45.085,00 nel 2025) |
Minimali della contribuzione
La casa mandante deve integrare il contributo da versare per raggiungere il minimale prestabilito, frazionando gli importi per ciascun trimestre di contribuzione. L’importo base dei minimali per il 2026 è di 515 euro (128,75 euro a trimestre) per i plurimandatari e di 1.026 euro (256,50 euro a trimestre) per i monomandatari. Gli importi vengono annualmente rivalutati per tenere conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
Esempio di fattura
Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio: la prima nel regime ordinario, in contabilità semplificata e senza la riduzione della ritenuta, in quanto senza collaboratori e la seconda nel regime forfetario, per l’addebito di provvigioni dal 2026:
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1) REGIME ORDINARIO IMPOSTE (contabilità semplificata), senza collaboratori Provvigioni relative al 1^ trimestre 2026, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del ……. |
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Imponibile |
1.000,00 |
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Iva 22% |
220,00 |
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Totale fattura |
1.220,00 |
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Ritenuta Enasarco 8,50% su 1.000,00 |
-85,00 |
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Ritenuta Irpef 23% su 500,00 |
-115,00 |
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Netto a pagare |
1.020,00 |
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2) REGIME FORFETARIO Provvigioni relative al 1^ trimestre 2026, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del ……. |
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Imponibile |
1.000,00 |
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Marca da bollo |
2,00 |
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Totale fattura |
1.002,00 |
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Ritenuta Enasarco 8,50% su 1.002,00 * |
-85,17 |
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Netto a pagare |
916,83 |
* L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bollo da 2 euro, se addebitato al cliente, diventa reddito imponibile, quindi da calcolare
sia per la quota Enasarco, che per la soglia di fatturato per la permanenza nel regime forfetario.
Scadenze di versamento
I versamenti verranno eseguiti nelle seguenti scadenze:
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Trimestre di riferimento |
Scadenza |
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I° trimestre (gennaio-marzo) 2026 |
20 maggio 2026 |
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II° trimestre (aprile-giugno) 2026 |
20 agosto 2026 |
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III° trimestre (luglio-settembre) 2026 |
20 novembre 2026 |
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IV° trimestre (ottobre-dicembre) 2026 |
22 febbraio 2027 |
Termine agevolazioni per i giovani agenti
A partire dal 2026 terminano tutte le agevolazioni previste dall’articolo 5-bis del regolamento. L’agevolazione "Pacchetto Giovani" era una misura a finestra chiusa, valida esclusivamente per chi si iscriveva (o riprendeva l’attività) nel triennio 2021-2023. La durata del beneficio era di 3 anni solari consecutivi a partire dall’anno di iscrizione.
Per coloro che si sono iscritti nel 2023, col 31/12/25 è terminata l’aliquota contributiva ridotta di 10 punti percentuali relativa al terzo anno (= al 7% anziché 17%), che dal 1° gennaio 2026 passa al 17%.
Aliquote per agenti operanti in forma di società di capitali
Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali (Srl o Spa), la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:
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Scaglioni provvigionali |
Aliquota contributiva |
Quota preponente |
Quota agente |
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Fino a 13.000.000 euro |
4% |
3% |
1% |
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Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro |
2% |
1,50% |
0,50% |
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Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro |
1% |
0,75% |
0,25% |
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Da 26.000.001 euro |
0,50% |
0,30% |
0,20% |
Ritenuta ridotta per gli agenti che si avvalgono di collaboratori
Sempre in tema di agenti di commercio, è utile segnalare come il decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014) abbia modificato la cadenza annuale della comunicazione per avvalersi della ritenuta ridotta sulle provvigioni in presenza di dipendenti o collaboratori. Da allora la dichiarazione prodotta (a mezzo raccomandata, o pec) sarà valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti, senza necessità di essere annualmente ripresentata.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl

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